By: AVV. MICHELA CHERUBIN
12/10/2018
0

5/5  Voti: 1

Dallo scorso 18 ottobre 2015 è venuto meno l'obbligo di esporre il tagliandino di assicurazione auto: ciò, in quanto si è dato avvio al procedimento di dematerializzazione del contrassegno cartaceo previsto dall'art. 31 del D.L. 1/2012 e convertito con L. 27/2012.

Tale intervento legislativo ha dunque inciso sull'art. 181 del Codice della Strada, rubricato “Esposizione dei contrassegni per la circolazione”, il quale faceva obbligo di “esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all'assicurazione obbligatoria”, pena il pagamento di una sanzione amministrativa compresa tra € 25 ed € 99.

A far data dal 18 ottobre 2015, invece, è divenuto inapplicabile l'art. 181 C.d.S. per non aver esposto il contrassegno assicurativo: i controlli, infatti, ora sono elettronici o telematici, e possono avvenire tanto nel corso di controlli effettuati nei posti di blocco quanto tramite dispositivi di controllo a distanza (tutor o autovelox) attraverso la lettura della targa auto.

Infatti, attraverso l'utilizzo di una strumentazione in grado di accedere ad una banca dati centralizzata e continuamente aggiornata (si auspica!) sarà possibile un controllo in tempo reale sulla regolarità assicurativa del veicolo, grazie ad un abbinamento automatico tra i dati del conducente o proprietario del veicolo e quelli della polizza assicurativa.

Scopo della modifica è principalmente quello di contrastare la contraffazione del contrassegni relativi ai contratti di assicurazione R.C.A.

Dobbiamo quindi dire definitivamente addio al tagliandino?

La risposta è no: come chiarito dal una circolare del Ministero dell'Interno, emanata in data 15 ottobre 2015, il contrassegno di assicurazione, recante dati quali il numero di targa e l'indicazione di anno, mese e giorno di scadenza, dovrà comunque continuare ad essere presente a bordo del veicolo motorizzato, per poterlo esibire in sede di controllo.

Ciò, al fine di evitare problemi legati ad eventuali errori di lettura della targa o di abbinamento dei dati tra veicolo e assicurazione obbligatoria.

Nulla è cambiato, invece, per quanto riguarda il contratto di assicurazione: per tale documento, infatti, rimane in vigore l'art. 180 del Codice della Strada, il quale espone, in maniera dettagliata, quali sono i documenti di circolazione e di guida che è necessario avere con sé per poter circolare, ovvero i documenti di circolazione (patente di guida e carta di circolazione) nonché il certificato di assicurazione obbligatoria.

Il certificato di assicurazione dovrà, quindi, essere obbligatoriamente presente a bordo del veicolo, oltretutto in forma originale (sarà possibile, dunque, vedersi contentata l'esibizione di tale certificato in fotocopia): la sanzione, in questo caso, è compresa tra € 41 ed € 168.

In definitiva, per rispondere al quesito, la polizia, in sede di controllo, è legittimata a richiedere l'esibizione del contrassegno di assicurazione nonché il contratto di assicurazione in originale.

Allegati
Descrizione Download
248_2015-SERV_POLST (n_ 07094 del 15_10_2015-Dematerializz_ contrassegno RCA).pdf
Download

Commenti
 
Questo sito raccoglie dati statistici anonimi sulla navigazione, mediante cookie installati da terze parti autorizzate, rispettando la privacy dei tuoi dati personali e secondo le norme previste dalla legge. Continuando a navigare su questo sito, cliccando sui link al suo interno accetti il servizio e gli stessi cookie. - Privacy Policy