By: AVV. ROBERTO SPOSATO
12/10/2018
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Con una recente pronuncia del 23 gennaio 2017, n. 1730, la Corte di Cassazione ha stabilito quale debba essere l’autorità giurisdizionale, competente per territorio, nei casi di accertamento, nei confronti di un’azienda di trasporti e mediante l’analisi dei dati cronotachigrafici, di una pluralità di infrazioni al Codice della Strada ed al Regolamento CE n. 561/2006, in tema di rispetto dei tempi di guida e di riposo, consumate in distinti ambiti territoriali.
In particolare, la Suprema Corte ha espressamente statuito che “questa stessa Corte ha poi con Ordinanza n. 27202 del 2011 affermato il principio, già più volte sancito, secondo cui, nell’ipotesi di contestazione di una pluralità di violazioni amministrative commesse in luoghi diversi, come nel caso di specie, in cui vi sia variabilità dei percorsi dei viaggi effettuati dai conducenti dipendenti della ricorrente, la condotta contestata è di natura permanente poiché svoltasi in varie località e nell’impossibilità di applicare il criterio del luogo di commissione degli illeciti (continuati o dell’ unico permanente), difficilmente individuabile, non può che applicarsi quello residuale del luogo del relativo accertamento”.
Con la su indicata pronuncia, quindi, la Cassazione ha sostenuto che, nell’ipotesi di contestazione di una pluralità di violazioni amministrative, commessi in luoghi diversi, in cui vi sia variabilità dei percorsi di viaggio effettuati, non potrà non applicarsi il criterio del luogo della relativa constatazione da parte degli organi accertatori, anche alla luce della ratio di cui all’art. 383, comma 1 Regolamento Codice della Strada.
Sulla stessa linea d’onda, in passato, si è altresì pronunciata Corte di Cassazione, Sez. I, 17 luglio 2001, n. 9708, ai sensi del quale “secondo la giurisprudenza di questa Corte, in realtà, nella disciplina di cui alla legge n. 689 del 1981, per luogo in cui è stata commessa l’infrazione – in base al quale si radicano sia la competenza dell’autorità amministrativa cui spetta di emettere il provvedimento sanzionatorio (art. 17), nel luogo della commissione della violazione, sia quella del giudice della opposizione allo stesso (art. 22) – deve intendersi quello in cui l’infrazione è stata accertata, purché sussista la competenza territoriale degli organi accertatori (Cass., sez. III, 18 febbraio 2000, n. 1876, m. 534105). Vero è che, ai fini dell’individuazione della competenza territoriale dell’Autorità che emette l’ordinanza – ingiunzione, il criterio del luogo dell’accertamento della violazione, dedotto dal predetto orientamento giurisprudenziale dal sistema, non si sostituisce al criterio del luogo della commissione della violazione, emergente dalla lettera della legge (art. 17 l. n. 689-1981), ma lo presuppone (Cass. Sez. III, 4 agosto 2000, n. 10243, m. 539174). Tuttavia, nel caso in esame la contemporaneità delle violazioni commesse in luoghi diversi rende impossibile il riferimento esclusivo al criterio del luogo di commissione dell’illecito amministrativo, che deve per necessità essere integrato dal criterio del luogo dell’accertamento”.

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