Accesso al Mercato

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L‘impresa di autotrasporto di merci per conto terzi deve rispondere anche al requisito “accesso al mercato dell’autotrasporto”.

Al fine di rispondere al requisito dell’accesso al mercato l’impresa ha 3 alternative:

  1. dimostrare di aver acquistato per cessione d’azienda (o di ramo d’azienda), un’altra impresa già iscritta all’albo conto terzi che termini l’attività e che si cancelli dall’albo degli autotrasporti;
  2. ha la facoltà di acquistare il parco veicolare di un’altra impresa già presente sul mercato, iscritta all’albo conto terzi, che si cancelli dall’albo. I mezzi devono essere almeno di tipo euro 5 e devono avere una massa minima complessiva di almeno 80 TON ( 3 trattori). Quest’ultimo obbligo rappresenta una condizione essenziale;
  3. può costituire una nuova azienda con accesso diretto al mercato immatricolando almeno due veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico fin a 3,5 ton di categoria non inferiore a Euro 5 oppure veicoli di massa superiore a 3,5 ton avendo questi  una massa complessiva non inferiore a 80 TON.

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