La recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 249 del 10 gennaio 2017, che si allega, interviene nuovamente sul contratto di trasporto persone con particolare riferimento alla problematica dell’onere della prova in capo al danneggiato.
In particolare, la Suprema Corte ha statuito, riprendendo un indirizzo pressoché maggioritario, che “nel contratto di trasporto di persone, il viaggiatore danneggiato ha l’onere di provare, oltre all’esistenza e all’entità del danno, il nesso esistente fra il trasporto e l’evento dannoso, mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico dall’art. 1681, primo comma c.c., la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando l’ordinaria diligenza, ferma restando la possibilità che l’eventuale condotta colposa del danneggiato assuma rilievo ai sensi della previsione dell’art. 1227 c.c.”.
Nel caso sottoposto al Collegio di legittimità, quindi, sono stati espressi tre principi di diritto di importante rilevanza:
- il primo che impone al danneggiato, al fine che possa essere risarcito, l’onere di dimostrare esistenza del danno, la sua entità e la sussistenza di un nesso causale fra il trasporto e l’evento dannoso;
- il secondo che pretende alla danneggiante, perché possa esimersi da responsabilità, la dimostrazione che l’evento dannoso sia contraddistinto dai caratteri della imprevedibilità e dell’inevitabilità utilizzando l’ordinaria diligenza richiedibile sulla base delle circostanze del caso concreto;
- il terzo che ammette la potenziale operatività, nei casi suddetti, dell’istituto del concorso colposo del danneggiato ai sensi e per gli effetti dell’art. 1227 codice civile.
In allegato sentenza della Corte di Cassazione n. 249 del 10 gennaio 2017.