Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare protocollo n. 14380 del 13 giugno 2018, che si allega, è intervenuto in merito all’applicazione dell’art. 126 bis Codice della Strada, con riferimento alla sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente di guida.
In particolare, nel predetto atto amministrativo, emesso dalla competente pubblica amministrazione a seguito della pronuncia resa dalla Corte di Cassazione, Sez. II, 9270, 16 aprile 2018, si dispone espressamente che “La detta decisione, che riconferma integralmente la posizione già assunta dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 1817 4 del 2016 , ribadisce 4 punti essenziali oggetto del contenzioso in materia fornendo precisi e puntuali principi di diritto in grado di contrastare efficacemente le più frequenti eccezioni formulate dai ricorrenti. Si riportano qui di seguito i passaggi più rilevanti: a) Nel sistema delineato dall’art. 126 bis c.d.s., “… l’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida è conseguenza dell’accertamento costituito dal verbale di contestazione della violazione del codice della strada, che deve recare indicazione della decurtazione“; b) “… la comunicazione della variazione del punteggio a cura dell’Anagrafe nazionale è atto privo di contenuto provvedimentale, meramente informativo, la cui fonte è costituita dal verbale di contestazione . . ed è espressione del principio di trasparenza della attività amministrativa“; c) “… il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all’azzeramento del punteggio …. non presuppone l’avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l’interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo punti“; d) “… il sistema così delineato garantisce la possibilità del recupero dei punti decurtati prima dell’azzeramento, per evitare la revisione; ……. l’iscrizione ai corsi di recupero è consentita, oltre agli automobilisti che esibiscono la comunicazione, anche a quelli che esibiscono il duplicato della comunicazione, ottenuto tramite il numero verde, ovvero, la stampa del report de “il portale dell’automobilista”, ovvero, l’attestazione a stampa della posizione del conducente rilasciata dall’Ufficio della Motorizzazione (cf Circolare Ministero dei Trasporti, n.11490 in data 8 maggio 2013)“. Le argomentazioni sopra riportate toccano tutte le principali eccezioni sollevate dai ricorrenti ribadendo la più volte segnalata non essenzialità della comunicazione di decurtazione e la centralità invece del verbale di accertamento quale unica fonte della decurtazione dei punti-patente. Anche relativamente ai corsi di recupero viene confermato che la partecipazione non è subordinata alla sola comunicazione di decurtazione ma è consentita con altri documenti (previsti nella circolare n.11490 in data 8 maggio 2013). L’intero impianto difensivo di questa Direzione è stato quindi confermato. Ciò premesso, nel richiamare il contenuto della precedente circolare n. 25476 del 16 novembre 2016, si ribadisce la necessità e la obbligatorietà della costituzione in giudizio per far valere le ragioni dell’Amministrazione evitando di incorrere in sentenze sfavorevoli che, alla luce della ormai consolidata giurisprudenza della Cassazione, non appaiono più giustificabili”.
In allegato circolare M.I.T. prot. n. 14380 13 giugno 2018.